IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 18
 
   1.  Nell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, sesto
e settimo comma, sono sostituiti dai seguenti:
   "6. Qualora entro il 31 dicembre 1992  i  comuni  interessati  non
abbiano  provveduto  tra di essi e' costituito un Consorzio, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
art.  25, secondo comma e della legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 25,
settimo comma, per la  gestione  degli  interventi  relativamente  ai
quali  la  presente  legge regionale o il piano triennale dei servizi
sociali sanciscono l'obbligatorieta' delle forme di collaborazione di
cui al secondo comma.
   7. Ai Consorzi, alle Comunita'  montane  e  alle  Associazioni  di
Comuni  di  cui  al  comma  precedente istituiti per l'esercizio e la
gestione del distretto sociale si applica l'art.  58,  quinto  comma,
nella misura massima indicata".