IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 18 1. Nell'art. 18 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, sesto e settimo comma, sono sostituiti dai seguenti: "6. Qualora entro il 31 dicembre 1992 i comuni interessati non abbiano provveduto tra di essi e' costituito un Consorzio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, secondo comma e della legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 25, settimo comma, per la gestione degli interventi relativamente ai quali la presente legge regionale o il piano triennale dei servizi sociali sanciscono l'obbligatorieta' delle forme di collaborazione di cui al secondo comma. 7. Ai Consorzi, alle Comunita' montane e alle Associazioni di Comuni di cui al comma precedente istituiti per l'esercizio e la gestione del distretto sociale si applica l'art. 58, quinto comma, nella misura massima indicata".